• Comune di Savona

    SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE  DEGLI IMPIANTI TERMICI PRIVATI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA PER LA DURATA DI MESI DODICI

    Per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria usiamo oltre l’80% dell’energia che consumiamo ogni anno nelle nostre case. Per questo, utilizzare e manutenere correttamente il proprio impianto termico rappresenta una condizione essenziale, non solo per vivere sicuri nella propria casa, ma anche per tutelare l'ambiente e per risparmiare.

    La manutenzione periodica della caldaia, oltre a contribuire a migliorare fino al 10% il suo rendimento e a ridurne il consumo, consente una corrispondente riduzione sensibile delle emissioni di ossido di carbonio (CO, CO2) e di ossidi di azoto (NOx), principali responsabili dell’inquinamento

    La legge dispone che le Autorità Competenti effettuino gli accertamenti e le ispezioni necessari a verificare che gli impianti termici siano condotti e manutenuti dai Responsabili di impianto correttamente, nel rispetto della normativa in materia di impianti termici (Legge n° 10/91 art. 31, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D. Lgs.192/05 e ss.mm.ii., D.P.R. 74/2013, D.G.R. n. 1673/201). A tal proposito la normativa ha definito le  modalità di funzionamento degli impianti (periodi di accensione, temperature, valori limite delle immissioni etc), gli oneri relativi alla loro manutenzione, nonché i requisiti minimi di efficienza energetiche di cui devono essere in possesso, sancendo l’obbligo per i Responsabili di impianto di far eseguire periodicamente i Controlli di Efficienza Energetica, finalizzati ad accertare il rispetto di tali condizioni.

    Con il termine “impianto termico” si intende qualsiasi impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

    Il Comune di Savona ha affidatoalla società MultiService S.p.A. il servizio di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel proprio ambito territoriale.

     

    L’esecuzione delle ispezioni sarà preceduta dall’invio di un preavviso all’utente, che verrà recapitato a mezzo raccomandata A/R alcuni giorni prima della data di ispezione.

    Nel corso del controllo l’ispettore:

    • verificherà le generalità del Responsabile Impianto;
    • controllerà che il libretto di impianto sia correttamente compilato in ogni sua parte e che sia corredato da tutta la documentazione prevista;
    • eseguirà l’esame visivo del generatore e dei locali di installazione per valutarne la rispondenza alle prescrizioni normative;
    • eseguirà i controlli strumentali al fine di analizzare i parametri tecnici.
     
     
     
     
    Efficienza Energetica

    CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

    I controllo di efficienza energetica sono svolti da tecnici abilitati in occasione di uno degli interventi periodici di controllo e manutenzione dell’impianto termico e riguardano:

    • L’analisi della combustione
    • Il sistema di generazione dell’aria
    • La verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatur.
    • La verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, ove previsti

    Al termine delle operazioni di controllo, il tecnico redige e sottoscrive il “Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica” (RCEE), secondo i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del DM 10 febbraio 2014, come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 74/2013, e lo trasmette, in formato digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici, versando il contributo dovuto in base alla fascia di potenza dell’impianto (tabella B, DGR 21673/2014).

    Una copia viene rilasciata al responsabile di impianto, che la allega al libretto di impianto. Il Catasto Regionale degli Impianti Termici è disponibile all’indirizzo: http://www.ambienteinliguria.it Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale aventi potenza termica utile nominale superiore o uguale a 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale superiore o uguale a 12 kW.

    CONTRIBUTI

    Il contributo va pagato direttamente al manutentore, che si occuperà di trasferire la somma all’autorità competente tramite pagamento informatizzato.

    PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

    Il controllo di efficienza energetica va eseguito con la frequenza stabilita nella Tabella A delle Disposizioni Regionali (DGR 1673/2014), in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015, in relazione alla tipologia di impianto, al combustibile impiegato, alla potenza termica ed all’età del generatore. La trasmissione del rapporto di prova al Catasto Regionale degli Impianti Termici è a cura del manutentore e va effettuata:

    • all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
    • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (quali il generatore di calore);
    • nel caso di interventi che possano modificare l’efficienza energetica; 
    • in tutti i casi che non rientrino nelle precedenti ipotesi, secondo la tabella A di seguito riportata.

    Ispezioni

    ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

    Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

    Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale aventi potenza termica utile nominale superiore o uguale a 10 kW e impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale superiore o uguale a 12 kW. Sono interventi di controllo tecnico e documentale effettuati in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni della normativa vigente.

    Per il territorio comunale di Savona la società Multiservice S.p.A. è incaricata dal Comune di effettuare le suddette ispezioni.

    TARIFFE PREVISTE PER LE ISPEZIONI

    Gli impianti che, all’atto dell’ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 8 del DGR 1672/2014 e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

    Gli impianti per cui non risulti alcun rapporto di controllo di efficienza energetica, o non sia in corso di validità, saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell’impianto (secondo le tariffe previste dalla tabella D del DGR 1973/2014).

    Normativa Nazionale
    Normativa Regionale
    Normativa Comunale
    Modulistica
    Campagna di informazione

    Non sono presenti campagne per questo impianto

    F.A.Q.
    • Ventilazione insufficiente
      L’apertura di ventilazione è protetta da una griglia, che non deve ridurre la sezione libera totale netta di passaggio dell’aria di cui l’impianto necessita. Verifica che sulla griglia la misura riportata corrisponda a quella che ti indicano i tecnici competenti. Ricorda che questa dipende dalle potenze di tutti gli apparecchi a gas installati nel locale, dalla presenza di elettroventilatori e/o caminetti, ecc. Non è una misura standard che vale per tutti!
    • Canale da fumo irregolare
      Il canale che collega la caldaia alla canna fumaria deve osservare alcune importanti condizioni, tra cui: il tratto verticale che parte dalla caldaia deve avere lunghezza almeno doppia rispetto al suo diametro; il tratto orizzontale, invece, deve garantire una pendenza verso l’alto. Fai attenzione che anche tutte le altre condizioni (sezione, curve, lunghezze, ecc.) siano osservate, perché un canale da fumo non corretto è responsabile molte volte di un’inefficiente evacuazione dei fumi.
    • Apertura di ventilazione assente oppure ostruibile
      Per le caldaie che prendono aria per la combustione all’interno dei locali, come per tutti i fuochi a fiamma libera, è obbligatorio avere delle aperture di ventilazione permanenti non ostruite (da mobili, giornali, ecc.) e non ostruibili (da tapparelle, serrande, ecc.). L’apertura di ventilazione è parte dell’impianto e serve per sicurezza di chi lo possiede.
    • Errata installazione
      Nei locali uso bagno o doccia e nelle camere da letto è vietato installare le caldaie a camera aperta; la loro ubicazione è vietata inoltre nei locali con presenza di caminetti senza afflusso di aria propria. Ricorda che gli apparecchi a gas non possono trovarsi in ambienti con pericolo d’incendio (garage, box, ecc.)
    • Tiraggio insufficiente
      L’evacuazione dei prodotti di combustione deve essere efficiente. Per le caldaie che prendono aria dall’ambiente dove sono installate (cosiddette “a camera aperta”) il tiraggio, per sicurezza, deve essere, secondo la norma UNI 10845, superiore a 3 Pa. Sotto tale limite siamo in condizioni di incertezza e nei casi estremi i fumi possono rifluire nel locale dove è installato l’apparecchio con grave rischio per la salute di chi lo abita. Ricorda che in presenza di caminetti e/o di elettroventilatori in funzione il tiraggio può diminuire molto!
    • Altro
      Ci possono essere molti tipi di problemi legati all’impianto termico. Bisogna prestare particolare attenzione alle Osservazione, Raccomandazioni e Prescrizioni eventualmente scritte sul rapporto di manutenzione. Ricorda che in caso di Prescrizioni l’impianto non può essere utilizzato sino all’esecuzione di quanto prescritto.
    • Che cosa s’intende per impianto termico?
      L’impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Gli impianti termici possono essere autonomi (scaldano un solo alloggio) o centralizzati (scaldano più alloggi). Inoltre sono considerati impianti termici anche: le termocucine, i termocaminetti, le sottostazioni di teleriscaldamento, le caldaie a legna, a cippato, pellets…
    • Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio in cui risiedo?
      Il Responsabile dell’impianto termico si identifica con l’occupante dell’alloggio a qualunque titolo sia esso il proprietario, il locatario, l’usufruttario etc. In alcuni casi tale responsabilità si può delegare ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile.
    • Come faccio a delegare un terzo responsabile?
      Si deve accertare che il soggetto sia abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90). Per tale accertamento è necessario farsi mostrare un documento con il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese Artigiane. La delega deve essere redatta in forma scritta e il Terzo Responsabile deve darne tempestiva comunicazione all’Ente locale competente per i controlli.
    • Quali sono le responsabilità ed i compiti del Responsabile dell’impianto termico?
      Il responsabile dell’impianto termico deve:
      • predisporre il libretto d’impianto ed effettuare, nel caso possegga i requisiti necessari, o fare effettuare ad una impresa abilitata, le operazioni di manutenzione e verifiche del rendimento di combustione previste dalla legge. Dopo l’intervento di manutenzione l’impresa deve compilare e consegnare in copia all’utilizzatore il Rapporto di controllo e manutenzione, questa documentazione dovrà essere allegata al libretto d’impianto sul quale dovranno essere trascritti i dati relativi alle manutenzioni ed alle prove fumi effettuate;
      • rispettare il periodo annuale di esercizio;
      • rispettare l’orario di accensione dell’impianto;
      • regolare l’impianto in modo che la media delle temperature nei diversi ambienti di ciascuna unità abitativa non sia superiore a 22 °C. La responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all’occupante
    • Quando devo compilare o far compilare il libretto d’impianto?
      La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità come da disposizioni legislative vigenti (D.M.37/2008 ex Legge 46/90). Tale libretto deve essere aggiornato nel corso del tempo con tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sull’impianto e dei controlli di efficienza energetica periodici.
    • Quali sono i vantaggi se faccio correttamente la manutenzione?
      • Più efficienza: perché una manutenzione periodica e le verifiche di rendimento di combustione rendono l’impianto più efficiente in termini energetici e più sicuro per noi e per gli altri;
      • Più risparmio energetico: perché la maggior efficienza dell’impianto termico si trasforma in un sicuro risparmio di energia, cioè minori consumi a parità di rendimento termico;
      • Meno spese per la famiglia: perché fare manutenzione e verifiche periodiche all’impianto significa, per la famiglia, una diminuzione delle spese di riscaldamento;
      • Più qualità dell’ambiente: perché una corretta manutenzione degli impianti termici aiuta a ridurre il livello di inquinamento e quindi concorre a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
    • Quali sono gli impianti termici per i quali vige l'obbligo di controllo del rendimento energetico?
      Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici intesi come gli impianti destinati alla climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Sono esclusi gli scalda acqua per uso uni-familiare e gli impianti destinati ad usi diversi dalla climatizzazione ambiente.
    • Cosa è il rapporto di avvenuto controllo?
      La dichiarazione redatta dal manutentore di fiducia, o dal tecnico abilitato e sottoscritta dal responsabile dell'impianto che attesta l'effettuazione del controllo tecnico di efficienza energetica dell'impianto termico e, in caso di esito positivo – cioè senza nessun rilievo di anomalie – è provvista di Bollino. I controlli di rendimento energetico, così come la manutenzione dell'impianto termico, possono essere effettuati solo da un tecnico abilitato.
    • Dove si acquista il Bollino e chi lo deve mettere?
      Il Bollino lo può acquistare solo il tecnico abilitato presso l'Ufficio Controllo Impianti Termici del Comune di Savona. I manutentori mettono a disposizione dell'utente tali contrassegni in quanto sono gli unici soggetti abilitati ad apporre il bollino sul rapporto tecnico al termine del proprio controllo.
    Contatti

    MULTISERVICE S.p.A. Via Venezia 45 R – 17100 Savona

    tel. 019.8895185

    e-mail : progettosavona@multiservice.ge.it

    Orario al Pubblico

    Lunedì - Mercoledì -Venerdì : 10:00 - 12:00 Martedì - Giovedì : 15:00 - 17:00

    Altri orari previo contatto telefonico

     

    COMUNE di SAVONA

    Settore Lavori Pubblici ed Ambiente Servizio Ambiente Impianti Tecnologici

    Ufficio Verifiche Impianti Termici

    numero verde 800.90.45.01 – fax 019.83.10.633

    e-mail : impianti.termici@comune.savona.it

    PEC : posta@pec.comune.savona.it

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